Statuto del Retrievers Club Italiano in vigore dal 4 gennaio 2019

PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L'ENCI


Articolo 1

È costituita con sede legale presso  l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, Viale Corsica 20 in Milano, la Società specializzata senza scopo di lucro denominata RETRIEVERS CLUB ITALIANO. Il Retrievers Club Italiano è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da Esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' Enci.

L'Associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razze Retrievers, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall' ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l'Associazione Retrievers Club fornisce periodicamente all' ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.


Il Retrievers Club riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo, di sanzione in capo all' ENCI, ed in particolare il potere dell' ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'Associazione presta all' ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall' ENCI;

- di comunicare all' ENCI le variazioni all'elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall' ENCI.


Articolo 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Retrievers ed assiste in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Società cinofile da questa riconosciute, oppure con altri Enti o Società specializzate anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite;

c) svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici distaccati.

d) può istituire, gestire e sciogliere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dei comitati specifici per ogni razza tutelata o per finalità, con fine propositivo e/o consultivo; 

e) il Retrievers Club Italiano non ha fine di lucro.


RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA

Articolo 3

Possono essere soci del Retrievers Club Italiano tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento delle razze Retrievers la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.


Articolo 4

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. 

I loro diritti e doveri nei confronti della Società o in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori verseranno una quota maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto al voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto al voto i soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l'associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci e con eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.


Articolo 5

Per far parte in qualità di socio del Retrievers Club Italiano, occorre avanzare domanda scritta, firmata e convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, la disciplina relativa e i regolamenti, del sodalizio nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può negare l’ammissione a socio e non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Al diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea Generale utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un solo voto nell'Assemblea Generale dei soci.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Ogni delega dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità valido ed in corso. Non è ammesso il voto per posta.

 

Articolo 6

L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai soci. 

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.


Articolo 7

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre. 


Articolo 8

La qualità di socio si perde:

a)  per dimissioni nei modi previsti dall'art. 7;

b)  per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;

c)  per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. 

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.


Articolo 9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.


ORGANI SOCIALI

 

Articolo 10

Sono organi della Società:

a)  l' Assemblea Generale dei soci;

b)  il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall' Enci; 

c) il Presidente;

d)  il Comitato dei Probiviri;

e)  il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti.


ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11

L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Sono ammesse deleghe in originale o in copia, purché accompagnate da fotocopia del documento di identità del delegante, per come previsto dall’art. 5. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Sulla scheda elettorale ogni socio può esprimere fino ad un numero di preferenze pari al numero di cariche elettive da coprire. Tutte le candidature dovranno pervenire in forma scritta alla presidenza, almeno sette giorni prima della data stabilita per le elezioni e dovranno essere redatte e sottoscritte su apposito modulo reso all’uopo disponibile dal club, e corredate da un documento di identità del candidato.


Articolo 12

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente, oppure qualora questi lo richieda, da un socio chiamato tra i presenti a presiederla.

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci, ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, lo scrutinio dei risultati.

L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza utile.


Articolo 13

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno in località da designare, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente, o in sua mancanza dal consigliere più anziano di età, con invio per posta ordinaria, o in via telematica, ai soci di lettera formale. L’invito a partecipare all’adunanza sociale dovrà essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione e ne dovrà essere data pubblicità sugli organi divulgativi istituzionali del club, anche per forma telematica.

Nella convocazione deve essere indicata la data, la località e l'ora dell’ adunanza sociale, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola senza però diritto di voto.


Articolo 14

L'Assemblea Generale ha il compito di deliberare: 

a) sul programma generale della Società;

b) sull’elezione delle cariche sociali;

c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-­‐finanziario; 

d) sulle modifiche dello statuto;

e) sull’ammontare della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'articolo 4;

f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.


Spetta, inoltre, all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci revisori.


CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci consiglieri, di cui nove sono eletti dall'Assemblea Generale dei soci ed uno di nomina ENCI. Dura in carica tre anni solari e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consigliere di nomina ENCI rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri questi dovranno essere sostituiti alla prima assemblea utile. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Nel caso in cui vengano a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e il Presidente, o il Vice-­‐Presidente in sua mancanza, o il membro più anziano di età tra i consiglieri rimasti in carica, nel caso di mancanza dei precedenti, procederà entro tre mesi alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.  


Articolo 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci e delle determinazioni dell’ENCI. Può deliberare nuovi regolamenti, modifiche a regolamenti esistenti volti al raggiungimento degli scopi sociali. Coordina l’attività degli organi sociali, verificando che questa sia conforme allo Statuto e alle direttive dell’Enci, è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni , sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume le responsabilità, nomina le mansioni e le remunerazioni.


Articolo 17

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina tra i suoi membri del Presidente, di uno o due Vice-­Presidenti della Società, di uno o due segretari ed eventualmente di un tesoriere.


Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, anche per via telematica. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente più anziano di età o, qualora, questi mancassero dal consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.Non sono ammesse deleghe. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica tramite notifica raccomandata inviata dal Presidente .


IL PRESIDENTE

 

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile convocata del Vice Presidente più anziano di età, o in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.

Può essere nominato dal consiglio un Presidente onorario, previa sua accettazione, anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.


PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 20

Il patrimonio della società è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. 


Le entrate della società sono costituite: 

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dagli eventuali contributi provenienti da enti e persone; 

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.


Articolo 21

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'Enci.

Gli utili e gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o di distribuzione degli stessi imposta dalla legge.


DELEGAZIONI TERRITORIALI

 

Articolo 22

Le competenze, gli organi e le modalità di elezione delle eventuali Delegazioni territoriali sono riportate nel Regolamento delle Delegazioni che viene approvato dal Consiglio Direttivo.


COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 23

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati. In caso di dimissioni, o perdita della qualità di socio, di uno dei membri effettivi del collegio sindacale, questo verrà sostituito dal supplente e questi verrà reintegrato alla prima assemblea utile.


NORME DISCIPLINARI

 

Articolo 24

Ogni socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Retrievers Club Italiano nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale, materiale o alla immagine della Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri del collegio sono eletti dall'assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere o sindaco revisore e durano in carica 3 anni solari.

Uno dei membri effettivi sarà sempre competente in materie giuridiche.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza o con la presenza di tre membri dei collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni, o perdita della qualità di socio, di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal primo supplente e questi verrà reintegrato alla prima assemblea utile.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo o al Presidente RCI che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può additare a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura o sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà una proposta motivata di tale provvedimento al Consiglio Direttivo, che potrà portare la questione in assemblea che si pronuncerà in via definitiva.

La giustizia disciplinare di secondo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione Retrievers Club sono appellabili davanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. L'Associazione Retrievers Club Italiano ottempera e da esecuzioni alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.


SCIOGLIMENTO

 

Articolo 25

La stessa assemblea generale, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.


VARIE

 

Articolo 26

Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite, salvi eventuali rimborsi spese inerenti all’attività sostenuta nell’interesse del sodalizio.


MODIFICHE STATUTARIE


Articolo 27

Il presente Statuto dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi il diritto al voto. 

Le deliberazioni devono essere approvate, a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Nel caso di modifiche allo statuto tutti gli organi elettivi continuano la loro attività fino alla naturale scadenza del mandato.


Articolo 28

Per quanto non è previsto dal presente statuto sociale, si fa riferimento allo Statuto ed ai regolamenti ENCI, ed alle norme del codice civile.